Art. 17.
(Poteri del giudice).

      1. Il giudice, anche d'ufficio, può acquisire dai servizi sociali territoriali informazioni e notizie circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali dei minori nel cui interesse deve provvedere. Deve inoltre acquisire dagli stessi servizi proposte di possibili percorsi di sostegno e programmi di ausilio atti a

 

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rimuovere gli ostacoli personali, familiari e sociali che si frappongono alla sicurezza e al benessere del minore. L'acquisizione di informazioni, di notizie e di proposte di possibili percorsi dai servizi sociali territoriali deve essere comunicata immediatamente alle parti le quali hanno diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.